Sistema di finanziamento
La legge sul servizio pre-ospedaliero e trasporto sanitario (Legge autoambulanze) prevede che siano Stato e Comuni a garantire gli scopi previsti tramite l’organizzazione, la garanzia di qualità, l’adeguata distribuzione di strutture e il finanziamento del servizio di soccorso sanitario.
Il Cantone attribuisce la competenza ai Comuni di garantire il servizio di soccorso sanitario, e i Comuni, a loro volta, danno mandato agli enti di soccorso.
Il finanziamento degli enti di soccorso, associati alla Federazione Cantonale Ticinese dei Servizi Autoambulanza (FCTSA), avviene per il tramite di:
- Sussidi cantonali
- Fatturazione degli interventi e quote a carico degli enti assicurativi (Casse Malati e Assicurazioni) e degli utenti
- Contributi e ricavi da altre attività
- Offerte e donazioni
I Comuni contribuiscono al finanziamento degli enti prendendo a carico i costi non coperti dai ricavi menzionati sopra e coprendo quindi il disavanzo d’esercizio generato in proporzione ai propri abitanti (pro capite comunale).